ACUSTICA AMBIENTALE

 

L’acustica ambientale è la scienza che studia la propagazione del suono in ambienti infiniti in assenza di oggetti capaci di causare effetti significativi di assorbimento e riflessione…un fenomeno presente nella vita di tutti i giorni!

Intervento al TG2
Valutazione di Impatto Acustico
Previsione di Impatto Acustico
Autorizzazione in deroga
Zonizzazione acustica
Simulazione Acustica ambientale

 

La legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, articolo 18 comma 1 lettera c, prevede che la Regione definisca i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4 della medesima legge regionale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della Legge 447/95, devono consentire:

  1. a) per l’impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario esistente (ante operam) e quello in previsione (post operam) conseguente alle opere ed attività con riferimento al rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
  2. b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti di cui all’articolo 28, comma 3, lettere a), b), c) d) ed e) della L.R. 16/2007, indicando altresì le modalità necessarie ad assicurare il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai Decreti del Presidente della Repubblica n. 459/98 e n. 142/04.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione di clima acustico, vengono redatte da un tecnico competente in acustica ambientale, ex articolo 2 della Legge 447/95.

MODULO B/S.

Nell’ambito delle procedure per l’esercizio di attività economiche afferenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il presente modulo è previsto nei seguenti casi, qualora le emissioni previsionali di rumore dell’attività non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio di cui alla Delibera C.C. del 29 gennaio 2004, n. 12 tale valutazione può essere effettuata esclusivamente dal tecnico abilitato e cioè da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni.

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